<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, l.f., la società in concordato preventivo con continuità aziendale, la quale riveste altresì il ruolo di mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è esclusa dalla partecipazione ad appalti pubblici

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Consiglio di Stato, con Ordinanza del 30 maggio 2019, n. 3938, depositata il 12 giugno 2019, ha rilevato un contrasto tra l’art. 80, comma 5, lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – noto come Codice dei Contratti Pubblici – e l’art. 186-bis, comma 6, l.f., in quanto il primo prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara delle imprese che si trovano in stato di concordato preventivo, facendo salvo il caso di concordato con continuità aziendale, mentre il secondo estende l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara anche alle imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale che rivestano la posizione di mandataria all’interno del raggruppamento temporaneo di imprese. I dubbi di legittimità del Consiglio di Stato riguardano il fatto che la norma di cui all’art. 186-bis pone un divieto assoluto alla partecipazione a gare pubbliche alla predetta tipologia di società, senza lasciare spazio per possibili interpretazioni differenti. Spetta, pertanto, alla Corte Costituzionale dirimere la questione.