Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Nel valutare lo stato di insolvenza, il giudice deve fare un’analisi globale della situazione dell’imprenditore commerciale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 marzo 2019, n. 15572, depositata in data 10 giugno 2019, ha precisato – in linea con l’orientamento consolidato – che lo stato di insolvenza va inteso come l’incapacità presente e futura dell’imprenditore commerciale a far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione assunta in sede di Corte d’Appello, poiché il Giudice di seconde cure aveva correttamente considerato – nel verificare la sussistenza dello stato di insolvenza – non solo l’incapacità a fare fronte alla singola obbligazione verso l’istituto bancario, ma anche la cessione – da parte dell’imprenditore – di tutto l’attivo patrimoniale, generando una carenza di liquidità e credito, necessari per fronteggiare le obbligazioni future.