argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 febbraio 2019, n. 25315, depositata in data 7 giugno 2019, in linea con la decisione assunta dalla Corte d’Appello, ha dichiarato che – per i reati da omesso versamento di IVA di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 – l’unico caso in cui si possa ritenere insussistente il dolo è la presenza di cause di forza maggiore che abbiano reso impossibile al contribuente il reperimento dei fondi – anche a discapito del proprio patrimonio personale – per adempiere le obbligazioni tributarie. La giurisprudenza di legittimità riconosce come cause di forza maggiore esclusivamente gli eventi imprevisti e imprevedibili che hanno reso inattuabile – e non semplicemente difficoltoso – il versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Tra queste cause non rientra sicuramente la sola presentazione della domanda di concordato, la quale non sospende automaticamente i termini per il versamento dell’imposta. Infine, la preferenza del pagamento dei crediti da lavoro in luogo dei crediti erariali opera solamente nell’ambito delle procedure esecutive e fallimentari e, in nessun caso, può essere esteso ad ambiti in cui non vige il principio della par condicio creditorum.