argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 14 febbraio 2019, n. 2363, depositata in data 8 marzo 2019, ha affermato che, nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio – condannato, ai sensi dell’art. 70 l.f., a restituire la garanzia escussa in un periodo considerato ante fallimento sospetto – ha il diritto di presentare apposita domanda di insinuazione al passivo al fine di richiedere – in via esclusivamente chirografaria – il riconoscimento del “nuovo” credito, generatosi successivamente all’esito dell’azione revocatoria con la restituzione delle somme al fallimento – il quale trova il proprio limite massimo proprio nell’importo restituito – senza poter invocare la garanza originaria riconosciuta.