argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 aprile 2019, n. 15558, depositata in data 10 giugno 2019, ha affermato – in linea con le precedenti pronunce – che gli ausiliari dell’appaltatore, anche se quest’ultimo viene successivamente dichiarato fallito, possono rivalersi direttamente nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1676 c.c., per il riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte dal proprio datore di lavoro. Poiché le somme che il lavoratore ottiene fanno parte del patrimonio del committente – nei confronti del quale è stata esperita un’azione diretta – e non fanno pertanto parte del patrimonio dell’appaltatore-fallito, la giurisprudenza non individua alcuna ragione di danno nei confronti degli altri dipendenti. Infatti, con tale richiesta non viene – in alcun modo – violata la par condicio creditorum e il beneficio del singolo lavoratore in relazione ad un’attività da lui svolta, e relativamente alla quale anche il committente ha ottenuto un vantaggio, non è considerato irrazionale o incostituzionale.