argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 gennaio 2018, n. 13838, depositata in data 22 maggio 2019, ha affermato – in tema di revocatoria fallimentare – che è sempre possibile, entro i termini di legge, proporre azione revocatoria, nei confronti di un istituto di credito, per rimesse solutorie affluite sul conto corrente in periodo sospetto, anche se il credito residuo è già stato oggetto di apposita istanza di ammissione e il relativo stato passivo è già stato dichiarato esecutivo dal giudice. Infatti, nell’esaminare la domanda di ammissione al passivo, viene verificata esclusivamente la ragione del credito, senza esaminarne il quantum, giacché l’esame del passivo prescinde dall’esame sull’opponibilità alla massa dei pagamenti parziali antecedenti. L’unica eccezione si verifica nel caso in cui il creditore si insinui per una minore somma a seguito di una compensazione parziale con un controcredito del fallito: tale ammissione preclude qualsiasi azione revocatoria ulteriore da parte della curatela.