argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 marzo 2019, n. 25086, depositata in data 5 giugno 2019, si è espressa su due diversi aspetti in tema di bancarotta. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno, in primis, accolto le contestazioni dell’imputato, nell’ambito della bancarotta fraudolenta patrimoniale, fondate sugli opinabili criteri di valutazione utilizzati dall’ausiliario nominato dal giudice, cui non era seguita una rigorosa giustificazione per la condanna comminata. Inoltre, in tema di bancarotta documentale semplice è stata confermata la precedente decisione ed è stato chiarito che, anche nel caso in cui la una società sia posta in liquidazione, la tenuta delle scritture contabili prevista dall’art. 2214 c.c. è obbligatoria fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro delle imprese. L’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale semplice è individuabile sia nel caso in cui il soggetto volontariamente non tenga le scritture contabili obbligatorie, sia in caso di semplice negligenza. Trattandosi di un reato di pericolo presunto, obiettivo del legislatore è infatti quello di permettere ai creditori l’esatta conoscenza del patrimonio su cui potranno soddisfarsi.