Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Revocatoria fallimentare dei pagamenti ed esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte d’Appello di Salerno, con Sentenza del 14 maggio 2019, n. 759/2019, depositata il 29 maggio 2019, si è espressa in tema di revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f. e di esenzione dalla revocatoria di cui al comma 3, lett. a), dell’articolo 67 l.f., la quale opera quand’anche sussista in capo all’accipiens la conoscenza dello stato di insolvenza. In ordine all’esenzione, l’onere di dimostrare che i pagamenti siano stati effettuati secondo i “termini d’uso” – ossia nei termini abitualmente utilizzati dalle parti – è in capo al convenuto in revocatoria, il quale dovrà – stante la natura di eccezione dell’esenzione in parola – dar tempestivamente e specificamente prova sia delle modalità solutorie sia dei tempi di pagamento normalmente praticati, dovendo il giudice adito – ai fini del suo riconoscimento – verificare la congruità dei pagamenti azionati in revocatoria tanto sotto il profilo modale quanto da un punto di vista cronologico; in tal senso, non risulta corretto l’utilizzo del criterio della “media” per dimostrare il rispetto dei “termini d’uso”. In tema di scientia decoctionis, gli elementi presuntivi, che devono essere complessivamente considerati anche in relazione alle condizioni professionali dell’accipiens e al contesto nel quale le operazioni si sono svolte, devono essere tali da formare indizi gravi, precisi e concordanti, dovendo la conoscenza in capo all’accipiens dello stato di insolvenza del debitore essere non meramente potenziale ma effettiva.