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In data 27 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Certificato unico debiti tributari”, ai sensi dell’art. 364, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale modello – così come previsto dall’articolo citato – contiene l’indicazione dei debiti tributari risultanti dall’anagrafe tributaria, relativi agli atti e alle contestazioni in corso o già definite. Il Certificato può essere richiesto su istanza del debitore – personalmente o tramite soggetto delegato – all’ufficio competente sulla base del domicilio fiscale attraverso la compilazione del modello “Richiesta certificato unico debiti tributari” (Allegato B del Provvedimento), anch’esso approvato in data 27 giugno 2019, unitamente al “Prospetto dei debiti”, costituente con il “Certificato unico debiti tributari” l’Allegato A del Provvedimento. Oltre che su richiesta del debitore (e in questo caso tanto la richiesta quanto il certificato scontano l’imposta di bollo), il Certificato viene rilasciato anche su richiesta del Tribunale. Il modello può essere presentato personalmente all’Agenzia delle Entrate competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (con allegazione del documento di identità del firmatario del modello) o, in ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto “Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D.lgs. n. 14/2019)”; in quest’ultimo caso, il modello può essere firmato digitalmente o, in alternativa, ad esso deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario del modello.