argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 giugno 2019, n. 15308, ha affermato che nel caso in cui il pignoramento presso terzi o l’atto conservativo colpiscano il denaro sul conto corrente, l’istituto di credito – che svolge la funzione di custode – deve corrispondere all’assegnatario anche gli interessi sulle more, maturati secondo le condizioni previste dal contratto bancario. Pertanto, l’art. 2912 c.c., secondo il quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa, trova applicazione anche nell’esecuzione presso terzi.