argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 giugno 2019, n. 15895, ha stabilito che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne approfittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie. La Corte ha altresì chiarito che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi alla luce del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente.