argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: apertura di credito - conto corrente - perfezionamento
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 giugno 2019, n. 17110, ha ribadito che il contratto di apertura di credito non necessita di essere perfezionato per iscritto se già regolato nel contratto di conto corrente. In particolare, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all’unilaterale determinazione della banca.