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Con l’ordinanza 18 giugno 2019 n. 16311, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle mansioni non è regolamentata dall’art. 2103 c.c., ma dalla norma speciale di cui all’art. 52 D.lgs. n. 165/2001 che, nel testo applicabile ratione temporis (precedente al D.lgs. n. 150/2009), assegna rilievo per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione. Con la conseguenza che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro sicché, a fronte di un’equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa.