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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 marzo 2019, n. 8962 ha affrontato il tema del recesso “ad nutum” nelle società s.r.l., affermando che si deve fare riferimento alla durata del progetto imprenditoriale e non all’aspettativa di vita del socio persona fisica. In particolare, la riforma del diritto societario ha previsto – tra le altre – la possibilità del socio di recedere dalla società in qualsiasi momento (ad nutum), nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato. Nel caso di specie, in cui la durata della società s.r.l. (connotata da un socio di maggioranza persona giuridica e da uno di minoranza persona fisica) era stata fissata sino al 31 dicembre 2050, la Suprema Corte ha ritenuto necessario verificare la legittimità del recesso ad nutum esercitato dal socio persona fisica, ritenendo che il recesso di quest’ultimo non fosse legittimo, in quanto la circostanza che la durata della società superi quella dell’aspettativa di vita del socio è del tutto irrilevante, assumendo invece rilievo la durata del progetto imprenditoriale.