argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12922 del 15 maggio 2019, a conferma dell’assodato indirizzo sviluppatosi a seguito della riforma societaria del 2003, ha affermato che in forza del regime di trasparenza cui sono sottoposte le società di persone, in caso di estinzione a seguito della cancellazione dal Registro Imprese, la titolarità attiva e passiva di eventuali liti pendenti si trasferisce totalmente in capo ai soci, per effetto dell’estensione del vigente principio sancito dalle Sezioni Unite (Sentenza 4062/2010) in tema di estinzione delle società di capitali secondo il quale la cancellazione determina l’estinzione dell’ente, a prescindere dalla definizione di tutti i rapporti giuridici facenti capo allo stesso. L’estinzione delle società di persone a seguito di cancellazione genera quindi un fenomeno successorio in capo ai soci, sui quali grava una responsabilità diretta anche per i rapporti tributari, sottratta quindi al beneficium excussionis.