argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 18 giugno 2019, a seguito di interpello n. 197/2019, ha precisato alcuni principi relativamente alla deducibilità delle perdite su crediti. In particolare, in caso di sostanziale inattività nella riscossione del credito, la conseguente perdita subita dal creditore non risulterebbe deducibile, poiché l’atteggiamento sarebbe ascrivibile ad una sorta di liberalità in favore del debitore. Sulla base di tale posizione, pare che l’amministrazione finanziaria assuma che il credito prescritto – nel caso di specie relativo ad un debitore estero – comporti la generazione di una perdita deducibile, se sussistono elementi attestanti l’insolvenza del debitore. Altro elemento assunto alla base dall’amministrazione finanziaria – per rilevare la volontà liberale del creditore e la conseguente indeducibilità ex art. 101, comma 5 TUIR – è la mancanza di polizze assicurative a copertura dei crediti insoluti.