argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Tutti gli atti di costituzione e dotazione dei trust non scontano imposta proporzionale. A stabilirlo è la Cassazione con la Sentenza n. 16701 depositata il 21 giugno 2019, che segue le tre sentenze di contenuto analogo nn. 15453, 15455 e 15456 del 7 giugno 2019, ove chiarisce che l’atto di dotazione del trust – anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 47 del d.l. 226/2006, che ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione gratuiti – non è soggetto ad alcun prelievo indiretto, a prescindere dalle finalità del trust stesso. La controversia nasce da un avviso di liquidazione con la quale l’amministrazione finanziaria pretendeva la tassazione proporzionale, ai fini dell’imposta di donazione, ipotecaria e catastale, di un atto con la quale i due coniugi avevano conferito in un trust la nuda proprietà dei fabbricati e dei terreni di loro proprietà perché al termine della durata del trust i beni venissero trasferiti agli stessi coniugi, ai figli e ai nipoti. Ciò che ha rilievo, per la Cassazione, al fine di escludere ogni prelievo indiretto al momento della segregazione, è unicamente il fatto che, a mezzo del trust, non si realizza un trasferimento definitivo di beni e diritti al trustee, ma solo un trasferimento temporaneo e strumentale all’attribuzione finale dei beni e diritti al beneficiario. Per questo motivo il trasferimento tassabile è quello futuro e definitivo verso il beneficiario, mentre l’atto di segregazione sconta solo l’imposta di registro in misura fissa (e anche le imposte ipocatastali fisse, in caso di segregazione di immobili).