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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16687 del 21/06/2019, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di transfer pricing, con particolare riferimento alla determinazione del valore normale del tasso di interesse infragruppo. Nella specie, un rilievo mosso dall’Ufficio alla società contribuente atteneva agli interessi percepiti da un prestito che la stessa aveva concesso alla sua controllante, società di diritto lussemburghese, che ne deteneva il 99,40% del capitale. Il finanziamento era stato erogato ad un tasso di interesse di circa il 2,3%, pari alla media annuale euribor, mentre l’Ufficio riteneva applicabile il tasso effettivo globale medio del singolo anno, che, per il 2003, era del 6,265% e per il 2004 di 5,8725. La Suprema Corte con la sentenza in esame ha statuito che: “In caso di operazioni infragruppo intercorse con società estere, controllate o controllanti, l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova della esistenza della operazione e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale. Non è necessario che l’Amministrazione fornisca la prova che l’operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta, trattandosi questi di presupposti costitutivi dell’elusione fiscale, non richiesti in caso di transfer pricing. Laddove l’operazione così contestata consista in un prestito, non si applica il saggio legale di interesse, dovendosi fare riferimento al saggio di interesse praticato mediamente nel luogo di prossimità e nel periodo di riferimento dell’operazione. Si ricorda comunque che l’articolo 59 del Dl 50/2017 ha eliminato il richiamo al valore normale, dovendosi ora fare riferimento solo al principio di libera concorrenza.”