argomento: News Economia - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 63 del 28 giugno 2019 riguardante la trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione e l’applicazione dell’imposta di Registro. Nella pubblicazione l’Agenzia chiarisce che, per le modifiche statutarie comprese le “trasformazioni” e le proroghe delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00. Con l’entrata in vigore nel 2017 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare con l’introduzione del nuovo articolo 42bis nel Codice Civile, si è stabilito che, se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo e dallo Statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni. Con l’introduzione della nuova disposizione è stata posta fine al dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla possibilità di trasformazione diretta da associazione (riconosciuta e non) in fondazione e viceversa. Dal punto di vista fiscale, la normativa prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200,00 per le modifiche statutarie comprese le “trasformazioni” e le proroghe delle società di qualunque tipo ed oggetto e “degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Occorre evidenziare inoltre che, riguardo alle imposte sui redditi, l’articolo 170 del Tuir, al comma 1, stabilisce che la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.