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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 29 maggio 2019 (ud. 21 marzo 2019) n. 23794, nell’ambito di un procedimento per abbandono incontrollato e smaltimento illecito di rifiuti derivanti dall’attività di tiro a volo, ha precisato che nella nozione di “enti” di cui all’art. 256 co. 2 d.lgs. 152/06 sono certamente da ricomprendersi quelli associativi con finalità non lucrative quali appunto le associazioni, “la cui caratteristica di organizzazione stabile di più persone per lo svolgimento di un’attività comune consente di superare quella presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono di rifiuti sulla quale si fonda il diverso trattamento riservato dalla legge al singolo soggetto privato”. I Giudici hanno pertanto concluso affermando che integra il reato sanzionato dall’art. 256 co. 2 d.lgs. 152/06 l’abbandono da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo dei rifiuti derivanti da tale attività.