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La Quarta Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 25977 del 12 giugno 2019 (ud. 13 febbraio 2019) ha chiarito che nelle “imprese di grandissime dimensioni, organizzate in più stabilimenti, il ‘datore di lavoro’ risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che discendono dalle scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienze. […] l’adeguatezza e l’efficacia del modello di controllo deve essere verificata in considerazione della sua specificità rispetto all’ambiente lavorativo interessato, ma non può essere esclusa solo perché si è verificato un incidente. Da un lato, infatti, una soluzione che valorizzi in termini decisivi il fatto della verificazione di un infortunio implica l’adozione di forme di responsabilità oggettiva; dall’altro, l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, richiede ‘il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo’ solo ‘quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico’, e, quindi, solo in occasione di sopravvenienze, appunto «significative». Di conseguenza, la verifica in ordine ad adeguatezza ed efficacia del modello di controllo, ai fini dell’esonero della responsabilità del «datore di lavoro» delegante, deve essere compiuta ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione del modello”.