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La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con sentenza del 19 giugno 2019 (ud. 10 gennaio 2019), n. 27189, nell’individuare l’ambito di estensione del dovere di analisi e previsione dei rischi incombente sul datore di lavoro ha sottolineato che, questi, deve, anzitutto fare riferimento alla propria esperienza, all’evoluzione della scienza tecnica ed alla casistica verificabile nell’ambito della lavorazione considerata. Ha inoltre precisato che “per considerare “non noto” il rischio occorre che anche la scienza tecnica non abbia potuto osservare l’evento che lo realizza”; mentre l’evento “raro” ovverosia quello “non ignoto” è da considerare “sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto rischio specifico e concretamente valutabile. L’evento raro, infatti, non è l’evento impossibile. Anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica, ma il suo positivo realizzarsi è connotato da una “bassa” frequenza statistica. Ciò comporta, nondimeno, che nel caso in cui la lavorazione comporti un elevato numero di azioni ripetitive particolare cura debba assicurarsi alla previsione del concretizzarsi di rischi riguardanti il prodursi di un ‘evento raro’, la cui realizzazione non sia ignota all’esperienza ed alla conoscenza della scienza tecnica”.