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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 giugno 2019 (ud. 5 aprile 2019), n. 25787, decidendo relativamente ad una contestazione di bancarotta fraudolenta preferenziale ex art. 216, co. 3, L.F., ribadisce, anzitutto, che l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo specifico e che, in particolare, il soggetto deve aver agito al fine di assicurare un vantaggio ingiusto al creditore soddisfatto con contestuale accettazione di un eventuale danno per gli altri; “ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile”. Sotto il profilo oggettivo, inoltre, i Supremi giudici rilevano che la motivazione della Corte territoriale risulta lacunosa nella parte in cui sussume la complessa operazione posta in essere – ossia la cessione del patrimonio immobiliare della S.r.l. ad una società terza con contestuale accollo, da parte di quest’ultima, dei debiti della prima nei confronti del gruppo del quale faceva parte – nel concetto di ‘pagamenti’, di cui al menzionato art. 216, co. 3, L.F. e condotta fulcro della fattispecie.