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Con sentenza n. 27262, depositata il 19 giugno 2019 (ud. del 16 aprile 2019), la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, seguendo l’interpretazione già fornita dalle Sezioni Unite (n. 11170/2015), ha precisato che il curatore fallimentare non è legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro ex art. 19 d.lgs. 231/2001, perché non è titolare di diritto alcuno sui beni, tanto in proprio quanto come rappresentante di terzi, cioè dei creditori del fallito. Con ordinanza n. 22602 del 2019 la III Sezione ha invece nuovamente rimesso la questione alle Sezioni Unite, che dovranno esprimersi sul seguente quesito: “se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento”.