Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Società a controllo pubblico congiunto: è necessario il coordinamento formale

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha espresso, in data 12 luglio 2019, l’atto di indirizzo in tema di società a controllo pubblico congiunto. In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. 175/2016, ha definito le “società a controllo pubblico” come le società in cui una o più pubbliche amministrazioni esercitano i poteri di controllo previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto. Tale norma definisce il controllo così come descritto nell’art. 2359 c.c., prevedendo che lo stesso possa sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge, sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che lo condividono. L’Osservatorio precisa che è configurabile la fattispecie del controllo congiunto in presenza del consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni facenti parte della compagine sociale. Secondo l’Osservatorio, è necessaria la presenza di un coordinamento formale tra più pubbliche amministrazioni che fanno parte della medesima compagine sociale, le quali devono coordinarsi in modo stabile in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti sociali, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. b), seconda parte del d.lgs. 175/2016. Attesa l’incertezza interpretativa, l’Osservatorio sollecita, infine, un intervento legislativo volto a chiarire se nella nozione di “società a controllo pubblico” siano altresì da includere le società in cui più pubbliche amministrazioni siano titolari della totalità o della maggioranza del capitale, ma non siano in grado di esercitare un controllo individuale né siano legate da un coordinamento formalizzato.