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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 luglio 2019, n. 18536, ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 2384 c.c., le limitazioni di potere dell’organo amministrativo di società di capitali indicate nell’atto costitutivo o nello statuto non sono opponibili, anche se pubblicate, ai terzi di buona fede e tale norma non è riferibile solo alla rappresentanza processuale ma anche alla rappresentanza sostanziale. Nella specie un soggetto richiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo per un mancato pagamento che la Società avrebbe dovuto effettuare in forza di una scrittura privata stipulata con il precedente presidente della cooperativa. La società presentava opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che il contratto era stato concluso dall’allora presidente, senza la necessaria delibera del consiglio di amministrazione. Il Tribunale respingeva l’opposizione, ma la Corte di Appello di Genova accoglieva l’appello e dichiarava inefficace la scrittura, in quanto l’ex presidente era privo dei poteri necessari, in difetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, senza che fosse invocabile il principio contenuto nell’art.2384 c.c., secondo cui le limitazioni di potere dell’organo amministrativo non sono opponibili ai terzi di buona fede, principio questo riferibile alla sola rappresentanza processuale. La Suprema Corte, sul punto, ha accolto il ricorso presentato ritenendo applicabile l’art. 2384 c.c. anche in tema di rappresentanza sostanziale e rinviando alla Corte di Appello per un nuovo giudizio.