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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 luglio 2019, n. 18182, ha affermato che non è configurabile, come giusta causa di revoca dell’amministratore, il mero nuovo assetto organizzativo del gruppo, il quale non è di per sé collegabile ad una rottura del pactum fiduciae. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che la “giusta causa di revoca” consiste «nell’esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall’amministratore, le quali pregiudicano l’affidamento nelle sue attitudini e capacità, ossia il “rapporto fiduciario”»; inoltre, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di una giusta causa di revoca – ai sensi dell’art. 2697 c.c. – grava sulla società «trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie» (Cassazione, 26 gennaio 2018, n. 2037).