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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 luglio 2019, n. 19882, hanno affermato che non risulta ammissibile il regolamento di competenza nel rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia d’impresa: tale rapporto rientra infatti nella mera ripartizione degli affari interni. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, con la pronuncia in esame hanno pertanto affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, bensì rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve, di contro, ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.