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La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 10 giugno 2019, n. 2513, ha ribadito il consolidato principio secondo il quale gli amministratori, anche se privi di deleghe, non possono essere esonerati da responsabilità sociale per le condotte poste in essere dagli amministratori con funzioni delegate, in quanto la legge pone a capo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione il dovere di agire informati e di adempiere i propri doveri con la diligenza del buon professionista. Infatti, l’assenza di deleghe gestorie, in capo al soggetto appellante, poco può rilevare ai fini della negazione della propria responsabilità; invero, seppure in seguito alla riforma del diritto societario del 2003, la giurisprudenza abbia assunto un orientamento volto ad escludere un generale potere-dovere di vigilanza in capo agli amministratori privi di deleghe, non è mai stato riconosciuto l’esonero degli amministratori non esecutivi dall’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2381, commi 3 e 6, c.c. Ne consegue un obbligo di agire sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati ovvero, in mancanza, il dovere di richiedere tali informazioni.