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Con l’ordinanza n. 7497/2019, depositata in data 15 marzo 2019, la Suprema Corte ha statuito che se il contribuente non riesce a dimostrare di aver contratto debiti fiscali per scopi estranei ai bisogni famigliari, i beni costituiti nel fondo non possono essere sottratti all’azione esecutiva dell’Ente della Riscossione. Nella sentenza presa in esame un contribuente di Bari ha richiesto la cancellazione dell’ipoteca iscritta da EQUITALIA su immobili costituiti nel fondo patrimoniale. Nel ricorso non venivano documentate le ragioni che hanno portato al sorgere dei debiti tributari. Ebbene, con l’ordinanza in commento, i Giudici della Suprema Corte hanno avallato la decisione presa dai giudici della C.T.R. del Lazio rilevando la corretta applicazione della legge, ed in particolare dell’art. 170 c.c., che prevede le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo Patrimoniale. Detta regola, applicabile anche all’iscrizione d’ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 D.P.R. n. 602/73, prevede che l’Agente della riscossione ”può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell’ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata» (tra le molte, Cass. nn. 20998/2018 e 23876/2015)”.