<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento senza finalità liquidatoria e classificazione per la Centrale Rischi

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Banca d’Italia, con il 18° Aggiornamento alla Circolare n. 139 del 2 gennaio 2019, in particolare dell’art. 21, ha affermato che per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che non abbiano finalità liquidatoria – quindi non assimilabili al fallimento –, dalla data di deposito della domanda di ammissione le esposizioni bancarie del debitore sovraindebitato non andranno segnalate alla Centrale Rischi, ma dovranno essere classificate fra le inadempienze probabili. La disposizione ha la finalità di non ostacolare l’accesso alle procedure di risanamento, ma gli intermediari hanno comunque la facoltà di classificare le esposizioni a sofferenza, qualora la classificazione sia già stata operata o siano intervenuti elementi oggettivi nuovi tali da far dubitare un corretto adempimento degli impegni assunti dal debitore nel piano di risanamento.