argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento senza finalità liquidatoria - segnalazione alla Centrale Rischi - classificazione delle esposizioni bancarie
La Banca d’Italia, con il 18° Aggiornamento alla Circolare n. 139 del 2 gennaio 2019, in particolare dell’art. 21, ha affermato che per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che non abbiano finalità liquidatoria – quindi non assimilabili al fallimento –, dalla data di deposito della domanda di ammissione le esposizioni bancarie del debitore sovraindebitato non andranno segnalate alla Centrale Rischi, ma dovranno essere classificate fra le inadempienze probabili. La disposizione ha la finalità di non ostacolare l’accesso alle procedure di risanamento, ma gli intermediari hanno comunque la facoltà di classificare le esposizioni a sofferenza, qualora la classificazione sia già stata operata o siano intervenuti elementi oggettivi nuovi tali da far dubitare un corretto adempimento degli impegni assunti dal debitore nel piano di risanamento.