argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: azione revocatoria - conoscenza dello stato di insolvenza - atteggiamento di tolleranza del fornitore
La Corte d’Appello di Ancona, con Sentenza del 23 aprile 2019, n. 1003, depositata il 13 giugno 2019, ha chiarito che ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, per provare la conoscenza dello stato di insolvenza, non è sufficiente un atteggiamento di tolleranza nel ritardo dei pagamenti del committente poi fallito, potendo la stessa essere motivata dall’importanza economica del cliente. Analogamente, non rileva che il fornitore abbia continuato ad effettuare le prestazioni fino alla dichiarazione di insolvenza, potendo al contrario tale circostanza fornire la prova che egli non fosse a conoscenza delle difficoltà economiche del cliente e, quindi, del rischio di non veder pagate le proprie forniture.