argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’INPS, con Messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019, ha riepilogato la disciplina dell’intervento del Fondo di Garanzia in caso di trasferimento d’azienda da parte di una società in bonis o da parte di una società assoggettata a procedure concorsuali, nonché in caso di affitto d’azienda. Il Messaggio ha affermato che in caso di cedente assoggettato a procedure concorsuali potrà essere chiesto l’intervento al Fondo di Garanzia per il TFR maturato alle dipendenze del cedente fino alla data di trasferimento, salvo l’accollo del TFR da parte dell’acquirente. In relazione all’esigibilità del TFR, se il trasferimento d’azienda avviene in deroga alla responsabilità solidale di cedente ed acquirente e senza soluzione di continuità, il TFR potrà essere chiesto dalla data del trasferimento. Mentre in caso di fallimento del cessionario e retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente, non potrà essere richiesta al Fondo di garanzia la quota di TFR maturata nel periodo in cui i lavoratori erano alle dipendenze della cessionaria poi fallita. Il termine di prescrizione del TFR è 5 anni, che decorrono dalla cessazione del rapporto e, per le quote annuali, dalle singole quote; mentre in seguito ad emissione di decreto ingiuntivo, il termine è dieci anni dall’emissione del provvedimento.