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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 maggio 2019, n. 34146, depositata il 26 luglio 2019, ha affrontato il tema della rilevanza o meno del libro soci e della sua irregolare tenuta per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Suprema Corte, dando atto di due differenti orientamenti – il primo che afferma, per il reato in oggetto, la rilevanza dei libri previsti dall’art. 2421 c.c., il secondo che esclude la rilevanza dei suddetti libri in quanto relativi all’organizzazione interna – ha affermato che, pur indicando chiaramente l’art. 216 l.f. il riferimento alla funzione contabile dei libri e delle scritture, qualora il libro soci falsificato abbia avuto incidenza sulla ricostruzione della gestione dell’impresa – come nel caso di specie – rileva ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Nel caso esaminato, in particolare, il libro soci era stato falsificato con la simulazione di cessione di quote sociali ad una società inesistente. Peraltro, trattandosi di s.r.l., il libro soci avrebbe dovuto consentire l’individuazione del socio unico, con i rilievi di cui all’art. 2462, comma 2, c.c., in caso di insolvenza della società.