argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8555/2019 del 27 marzo 2019 ha ribadito che ”la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile» (v., tra le più recenti, Cass. n. 33281/2018). Pertanto la rinuncia alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, avvenuta prima della scadenza del termine assegnato all’Ufficio per provvedere sull’istanza, non ha l’effetto di impedire l’estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere.