argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2018 n. 21752, depositata il 28 agosto 2019, ha chiarito che l’ammissione al passivo di un creditore ipotecario non interrompe la prescrizione della garanzia nei confronti di terzi acquirenti che abbiano acquistato l’immobile prima della sentenza dichiarativa di fallimento. La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione in appello e ha chiarito, inoltre, che la prelazione ipotecaria deve riconoscersi se il bene su cui grava il diritto di prelazione è già acquisito alla massa fallimentare o venga acquisito in seguito, e il bene possa quindi essere liquidato in sede concorsuale; al contrario, se il bene non è ricompreso nella massa fallimentare, al momento della ripartizione dell’attivo il creditore non potrà far valere la prelazione ipotecaria.