argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 aprile 2019 n. 20642, depositata il 31 luglio 2019, è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità per il creditore di esercitare il proprio diritto di credito nei confronti della debitrice sottoposta a concordato preventivo. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di procedura concordataria con cessione di beni priva di termini per l’adempimento, il creditore può far valere il proprio credito e che, in tal senso, non vi è alcun ostacolo che possa impedire a questi di porre in essere un qualsiasi atto ordinario di messa in mora interruttivo della prescrizione. Invero, sottolinea la Corte di Cassazione, la procedura di concordato preventivo non interrompe la prescrizione del credito, in quanto la responsabilità dell’adempimento dei propri obblighi rimane in capo alla società debitrice posta in concordato e non viene traslata agli organi fallimentari. Pertanto, non può essere ammessa allo stato passivo del fallimento la domanda di insinuazione che venga presentata dal creditore tredici anni dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, in quanto il credito si è estinto per effetto del decorso della prescrizione.