argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 aprile 2019, n. 20890, depositata il 5 agosto 2019, ha affermato che è ammesso al chirografo e non al privilegio il credito del professionista qualora questi presenti una domanda di insinuazione congiunta con un altro professionista. Nel caso di specie, due legali di una società fallita presentavano in modo congiunto la domanda di ammissione per crediti derivanti da prestazioni rese in favore della società stessa, chiedendo il riconoscimento del credito privilegiato ma omettendo di distinguere ed indicare i singoli crediti di competenza di uno e dell’altro. La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione del giudice di merito che aveva ammesso il credito al chirografo, ha evidenziato che la condizione per il riconoscimento del privilegio è l’instaurazione del rapporto di prestazione d’opera tra il singolo professionista e il cliente e che la stessa deve essere specificatamente evidenziata e provata da ciascun professionista.