argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6830/2019, si è espressa in relazione alla possibilità dell’amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza derivante da cessione d’azienda sulla sola base del prezzo di vendita, comprensivo di avviamento e beni strumentali, indicato nell’atto di cessione, qualora sia stata omessa la dichiarazione della plusvalenza e non siano state fornite prove sugli eventuali costi non ancora ammortizzati. In base all’art. 86, comma 2, del TUIR, la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso è costituita dalla differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Nel caso preso in esame, ad una Sas che aveva ceduto un ramo d’azienda era stata richiesta, con specifico invito da parte del Fisco, l’esibizione della documentazione riguardante la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di tale ramo d’azienda, atteso che nella dichiarazione annuale non era stato indicato alcunché. A seguito dell’inottemperanza all’invito da parte della società, l’Ufficio aveva accertato una plusvalenza determinata in misura pari al solo corrispettivo dichiarato nell’atto di cessione, atteso che la società non aveva fornito alcun documento probatorio dei costi non ammortizzati da portare eventualmente in diminuzione. Per la Cassazione, al fine di escludere dal calcolo della plusvalenza taluni dei beni ceduti occorre la prova, a carico del contribuente, che essi ineriscono a costi non ancora ammortizzati, prova da fornire con documenti, senz’altro ricavabile dal registro dei beni ammortizzabili, registro non richiesto dalla disciplina civilistica, ma da quella fiscale, che viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d’esercizio le quote di ammortamento. Gli assunti dell’Ufficio, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, trovano invece riscontro proprio nelle presunzioni probatorie derivanti dalle dichiarazioni, e dalla mancata risposta del contribuente all’invito a fornire spiegazioni e ad esibire documenti e libri contabili, come previsto dall’art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, spettando al solo contribuente che intende far valere perdite costituenti minusvalenze deducibili l’onere di superare la contraria prova al riguardo.