argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 giugno 2019 n. 31327, depositata in data 6 giugno 2019, ha enunciato il comportamento che potrebbe adottare il legale rappresentante di una società ammessa alla procedura di concordato e debitrice verso l’INPS, per beneficiare della causa di non punibilità, rappresentata dall’estinzione del predetto debito nel termine di tre mesi dalla diffida dell’ente. L’ammissione alla procedura concordataria non influisce in alcun modo sui termini di pagamento dei versamenti previdenziali e, diversamente dalla procedura fallimentare, non impedisce all’imprenditore l’amministrazione dei beni, seppure in forma “attenuata”. Il cd. “spossessamento attenuato” permette all’amministratore di compiere, in seguito all’autorizzazione del tribunale, atti di ordinaria amministrazione e urgenti atti di straordinaria amministrazione. Pertanto, l’amministratore ha due possibili alternative per accedere alle cause di non punibilità: adempiere, ex art. 1180 c.c., all’obbligazione in nome della società in concordato, ovvero chiedere l’autorizzazione al Tribunale, ex art. 161, co, 7, l.f., per il pagamento del debito previdenziale.