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Articoli Correlati: azione revocatoria - art. 290 d.lgs. 14/2019 - liquidazione giudiziale
La Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria del 2 luglio 2019 n. 19881, depositata in data 23 luglio 2019, a seguito dell’introduzione del nuovo Codice della Crisi di impresa, ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di chiarire se l’azione revocatoria avanzata nei confronti di una liquidazione giudiziale possa ritenersi ammissibile. Richiamando la sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite n. 30416 del 2018 e in ottemperanza alla normativa oggi vigente, la Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile l’azione revocatoria – sia essa ordinaria o fallimentare – qualora la stessa sia stata intrapresa nei confronti di un fallimento, per via del principio di cristallizzazione della posizione debitoria. Tuttavia, il nuovo art. 290, comma 3, d.lgs. 14/2019 consente al curatore di una società appartenente ad un gruppo di promuovere azioni revocatorie, ai sensi dell’art. 166 del predetto decreto, nei confronti delle società del gruppo, secondo i limiti ivi indicati. Pertanto, non avendo il legislatore previsto specifiche deroghe, dovrebbe ritenersi applicabile – contrariamente alle precedenti interpretazioni – il principio di ammissibilità dell’azione revocatoria nei confronti di una procedura concorsuale.