Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Il credito del professionista incaricato per la redazione e il deposito del piano concordatario č riconosciuto in prededuzione

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 giugno 2019 n. 18531, depositata in data 10 luglio 2019, ha ribadito che il professionista che abbia svolto per la Società in bonis l’attività di redazione e deposito del piano concordatario ai sensi dell’art. 161 l.f. ha diritto ad ottenere il riconoscimento del proprio credito in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l.f., in quanto detto credito è sorto “in funzione” della procedura concorsuale, senza che sia necessario verificare ex post l’utilità dell’atto. Il professionista incaricato non può essere ritenuto responsabile degli atti di frode commessi dagli amministratori, in quanto non è suo dovere verificare la veridicità dei dati contabili e della fattibilità del piano, funzioni che al più devono essere assolte dall’attestatore. Solamente nel caso in cui si dovesse provare che il professionista era consapevole degli atti di frode posti in essere, la prededuzione non dovrebbe essere riconosciuta, in quanto l’attività prestata risulterebbe addirittura dannosa per il ceto creditorio.