argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-201/18, del 27 marzo 2019, ha sancito che non vi è obbligo di rettifica dell’IVA, inizialmente detratta correttamente, gravante su un immobile quando quest’ultimo è stato oggetto di un’operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all’IVA. Nel caso di specie una società, soggetta all’IVA, proprietaria di diversi immobili, in relazione ai quali ha detratto integralmente le imposte che hanno gravato sulle fatture di costruzione, trasformazione o ristrutturazione, al fine di aumentare la propria liquidità, ha concluso con due istituti finanziari operazioni di sale and lease back, non soggette all’IVA, relativamente ai suddetti immobili, divisi in due lotti. A seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione tributaria belga ha respinto, in virtù del meccanismo della revisione, la detrazione dell’IVA inizialmente operata sugli immobili in questione a causa delle suddette operazioni di sale and lease back. Nella sentenza in esame la Corte UE ha concluso che: salvo verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell’imposta gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un’operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta a IVA; se in seguito a verifica, le operazioni di sale and lease back costituiscono un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, intervenuto successivamente alla dichiarazione di IVA o, invece, una cessione e che, di conseguenza, esiste un obbligo di rettifica dell’IVA inizialmente detratta, tale obbligo di rettifica dell’IVA inizialmente detratta sarebbe, in ogni caso, conforme ai principi di neutralità dell’IVA e della parità di trattamento.