<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Successivamente ad un accordo di ristrutturazione dei debiti è ammissibile la presentazione di una domanda di concordato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 febbraio 2019 n. 10106, depositata in data 10 aprile 2019, ha precisato che – nell’ambito degli istituti di diritto concorsuale – deve essere concesso all’imprenditore di adottare il maggior numero di procedure possibili per poter superare con successo il periodo di crisi, sia in un’ottica di tutela dell’interesse giuridico-patrimoniale dell’imprenditore stesso, sia – soprattutto – per la soddisfazione del ceto creditorio. Pertanto, il principio di alternatività sancito dall’art. 161, comma 6, l.f. non trova applicazione nel caso in cui ad un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f. omologato consegua la presentazione di una domanda di ammissione alla procedura concordataria ex art. 161 l.f., a condizione che il ricorso presenti sostanziali caratteri di novità e non sia semplicemente una procedura avente finalità dilatorie al solo scopo di evitare la dichiarazione di fallimento.