Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Anche in caso di trasferimento del ramo d’azienda di una società sottoposta a procedura concorsuale, può essere richiesto l’intervento del Fondo di garanzia per il TFR maturato dal dipendente

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 11 febbraio 2019 ha affermato – in linea con le previsioni normative contenute nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza – che, in caso di trasferimento del ramo d’azienda di una società assoggettata a procedure concorsuali, vi è la possibilità che gli accordi sindacali, ai sensi dell’art. 47, L. 428/1990, prevedano l’esclusione della responsabilità solidale della cessionaria per il pagamento delle quote di TFR maturate dai dipendenti nel periodo ante dichiarazione di fallimento, nonostante il rapporto di lavoro subordinato sia proseguito con la nuova proprietà e non sia ancora cessato. In questa ipotesi, il debito di natura previdenziale è a carico del fallimento e – di conseguenza – è anticipato dal Fondo di garanzia dell’INPS, il quale presenterà successivamente istanza di surroga, ai sensi dell’art. 115 l.f.. La data di cessione del ramo d’azienda è considerata quale data di cessazione del rapporto anche ai fini del calcolo dei crediti diversi dal TFR.