argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 8 maggio 2019 n. 16504, depositata il 19 giugno 2019, ha affermato che, ai fini della revocabilità delle rimesse bancarie, costituiscono indizi sintomatici della conoscenza, in capo alla banca, dello stato di insolvenza della società cliente poi fallita, la presenza di bilanci anteriori alla dichiarazione di fallimento dai quali si evince una grave situazione di indebitamento e un aumento esponenziale delle perdite d’esercizio, il licenziamento di dipendenti, la riduzione del fatturato e la revoca degli affidamenti bancari. Con particolare riferimento ai bilanci, la Suprema Corte ha individuato quale elemento rilevante per l’integrazione dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria il costante monitoraggio da parte della banca delle condizioni del cliente, attraverso la richiesta, a chiusura dell’esercizio e ancor prima del deposito al registro delle imprese, del bilancio annuale, nonché di situazioni infrannuali recanti le condizioni finanziarie e patrimoniali della società.