argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: sovraindebitato - sovraindebitamento - pagamento ultrannuale del creditore ipotecario - diritto di voto
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 giugno 2019 n. 17834, depositata il 3 luglio 2019, è intervenuta in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, la Suprema Corte si è interrogata sull’ammissibilità di un accordo di composizione della crisi che prevedeva il pagamento ultrannuale del creditore ipotecario, in violazione – a dire del giudice monocratico chiamato a decidere sull’omologa e del giudice del reclamo – dell’art. 8, comma 4, l. 3/2012. Nell’affrontare la questione, la Cassazione rileva come vi sia, da un punto di vista normativo, una evidente similitudine tra l’istituto dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e quello del concordato preventivo, così da potersi evocare un’estensione al primo dei principi di legittimità nel tempo enucleati con riferimento alla proposta concordataria. Con riguardo al concordato preventivo, la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo accolto la possibilità di prevedere una dilazione di pagamento dei creditori prelazionari, riconoscendo a questi ultimi il diritto di voto per la parte di credito non soddisfatto, intendendo per “credito non soddisfatto” quella parte di credito soddisfatto in una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (si veda Cass. 9 maggio 2014 n. 10112 e Cass. 26 settembre 2014 n. 20388). È, pertanto, consentito al debitore sovraindebitato, proporre un accordo che preveda la dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche nel caso in cui non sia prevista la continuità di impresa, con riconoscimento al creditore – come contropartita – del diritto di voto, dovendo equiparare il pagamento ultrannuale a soddisfazione non integrale dal credito, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo.