argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: bancarotta documentale - dolo generico - reato di pericolo
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 febbraio 2019 n. 29353, depositata il 4 luglio 2019, si è espressa in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), l.f. In particolare, la Suprema Corte ha affermato come tale norma contenga due fattispecie alternative, ossia singolarmente idonee ad integrare il reato in parola: la sottrazione, la distruzione e la falsificazione dei libri e delle scritture contabili, per la quale è necessario il dolo specifico e intenzionale, e la tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimenti degli affari della società, per la quale – invece – è sufficiente il solo dolo generico. Pertanto, accertata quest’ultima fattispecie, risulta irrilevante, ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, l’accertamento del dolo specifico quale elemento costitutivo della condotta illecita di sottrazione e distruzione dei libri e delle scritture contabili; né – conclude la Suprema Corte – è necessario l’accertamento di un danno quantificabile, configurandosi la bancarotta fraudolenta documentale un “reato di pericolo”, del quale il danno non è elemento costitutivo.