<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Determinazione del compenso dell’amministratore giudiziario in presenza di beni non produttivi di reddito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 giugno 2019 n. 30500, depositata l’11 luglio 2019, si è espressa su un ricorso presentato da un professionista, che aveva assunto l’incarico di amministratore giudiziario, avverso l’ordinanza di liquidazione del compenso, ritenuto dal ricorrente illegittimamente inferiore rispetto a quanto spettantegli, sulla base dell’art. 28 del d.m. n. 169/2010, ancora in vigore all’epoca dei fatti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso in cui i beni amministrati non siano produttivi di reddito, all’amministratore giudiziario spetta un onorario annuo fisso di euro 38,73 per ogni proprietario e un onorario annuo variabile determinato facendo riferimento a proventi lordi teorici, calcolati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni; individuati i proventi lordi teorici, su questi dovranno essere applicate le percentuali previste per il calcolo dell’onorario variabile in caso di beni amministrati produttivi di reddito, ossia il 5% fino ad un valore di proventi pari ad euro 7.746,86 e il 4% per la parte eccedente tale valore. Sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto.