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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 marzo 2019 n. 19048, depositata il 16 luglio 2019, ha affermato che è possibile dichiarare il fallimento di una società anche qualora vi sia solo un creditore, in quanto – spiega la Suprema Corte – lo “stato di insolvenza” di cui all’art. 5 l.f. rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore, in alcun modo correlata al numero dei creditori. Inoltre, in tema di notifica al debitore del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione del debitore, la Corte di Cassazione, a mente di quanto stabilito dall’art. 15, comma 3, l.f., ha ritenuto valida la notifica al debitore presso la casa comunale, non essendo andata a buon fine quella eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata e presso la sede legale della società a norma del menzionato art. 15, comma 3, l.f. È, pertanto, da escludersi la notifica in forma ordinaria ex art. 145 c.p.c., in conformità anche al principio di celerità e speditezza del procedimento concorsuale, senza tuttavia ledere il diritto di difesa del debitore.